Statuto

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1. – E’ costituita una associazione denominata “Doxa”

L’associazione ha sede in Piazza Condotto s.n.c.

Art. 2. – L’associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. I campi di iniziativa della associazione sono:

  • La promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e degli spazi per l’espressione, la formazione e creazione culturale;
  • L’affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie;
  • Lotta e denuncia di ogni forma di discriminazione e di violenza nei confronti delle donne;
  • L’educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza;
  • La promozione della comunicazione, della libera informazione e dell’editoria;
  • La promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell’associazionismo giovanile;
  • Lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all’esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all’intolleranza, al disagio, all’emarginazione, alla solitudine;
  • La promozione di una società multiculturale;
  • Il ripudio della guerra e l’impegno per l’affermazione di una cultura nonviolenta;
  • La promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
  • La salvaguardia dell’ambiente e promozione delle fonti energetiche rinnovabili;
  • L’impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti;
  • La promozione del turismo sociale, attraverso scambi culturali con altre associazioni, gruppi studenteschi ed enti locali;
  • La salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico;
  • La promozione delle più disparate occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;

A tal fine l’associazione potrà organizzare eventi culturali e musicali, convegni, creare un periodico di informazione sulle attività dell’associazione.

Art. 3. – L’associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 4. – Gli organi sociali dell’associazione sono:

  1. l’assemblea dei soci:
  2. il consiglio direttivo;
  3. il presidente;
  4. il vicepresidente;
  5. il segretario e cassiere;

Art. 5. Per l’elezione del presidente dell’associazione, la nomina dei membri del consiglio, le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

 

Titolo II

I soci

Art. 6. – Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie idee politiche e religiose, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e il loro diritto di voto in assemblea va definito da apposito regolamento che tenga conto della loro età.
Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni della Associazione, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato nella prima assemblea annuale dal consiglio direttivo dell’associazione.

Art. 7. Sulla domanda di iscrizione all’associazione decide, in modo inappellabile, il consiglio.
I soci sono tenuti a versare all’associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 8. – Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione al consiglio direttivo, ma si considera rescisso il contratto associativo quando sia passato un mese dal termine annuale di scadenza della tessera sociale o quando il socio sia stato espulso dal consiglio direttivo. La qualifica di socio si può perdere per i seguenti motivi:

  • inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli Organi Sociali;
  • denigrazione dell’Associazione, dei suoi Organi Sociali, dei suoi soci;
  • l’attentare in qualche modo il buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
  • il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
  • l’appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
  • l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 9. – I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all’associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali, a rispettare il regolamento della sede.

 

Titolo III

L’assemblea dei soci

Art. 10. – L’assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo, o su richiesta del presidente, non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce in sede (Piazza condotto s.n.c.) o in altra località da indicarsi nell’avviso di convocazione.

Art. 11. L’assemblea è convocata obbligatoriamente nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno un quinto dei soci. La data è l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati ai soci attraverso pubblicazione in bacheca, invio posta elettronica o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

Art. 12. – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta e firmata dai deleganti.
Per  la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di presenze, la sessione è rimandata a non più di venti giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti: La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 13. – L’assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere.

Art. 14. – L’assemblea, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea, dal segretario e, qualora vi siano votazioni scritte a scrutinio segreto, dagli scrutatori.

Art. 15. –L’assemblea dei soci è investita di ogni potere riguardante l’indirizzo generale dell’associazione. In particolare:

  1. Elegge il Presidente;
  2. Elegge il Consiglio direttivo;
  3. Decide sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell’art. 3;
  4. Decide sugli investimenti patrimoniali;
  5. Approva il bilancio preventivo, proposto dal Consiglio direttivo, e il rendiconto finanziario annuale;
  6. Approvare eventuali proposte del Consiglio direttivo;

Art. 16. – Assemblee straordinarie, con motivazioni di necessarie ed urgenti, possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della terza parte degli iscritti.

Art. 17. – I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell’associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci.

 

Titolo IV

Il consiglio direttivo

Art. 18. – Il consiglio direttivo è nominato dall’assemblea ed è composto da 9 elementi. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla convocazione straordinaria della assemblea per l’elezione del nuovo membro del consiglio. Qualora si dimetta la metà dei consiglieri, l’intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 19. – Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli indirizzi generali indicati dall’assemblea, e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il consiglio:

  1. fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
  2. stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
  3. delibera sull’ammissione dei soci;
  4. propone all’assemblea il bilancio preventivo il rendiconto finanziario;
  5. stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
  6. elegge il vicepresidente;
  7. provvedere alla nomina del segretario e cassiere dell’associazione che potrà essere scelto anche all’infuori della cerchia degli associati;
  8. può espellere a maggioranza dei due terzi i soci, ai sensi dell’art. 8.

Art. 20. – Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art. 21. – Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente dell’associazione. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri. Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell’associazione e dal segretario della riunione.

Art. 22. Il presidente dell’associazione presiede il consiglio direttivo e ne è membro di diritto.

Art. 23. Non possono essere membri del consiglio direttivo coloro i quali ricoprano cariche rappresentative o dirigenziali all’interno di un partito o di un’altra associazione.

 

Titolo V

Il presidente

Art. 24. Il presidente è il rappresentante legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e di fronte a terzi.

Art. 25. Il presidente dell’associazione dura in carica due anni e può essere rieletto.
Esso ha la rappresentanza legale dell’associazione ed a lui spetta l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea generale o del consiglio.
In caso di assenza o impedimento del presidente dell’associazione, questi viene sostituito – anche nella rappresentanza legale dell’associazione – dal vicepresidente.

Art. 26. Il presidente, d’accordo con il vicepresidente, può delegare a scadenza annuale rinnovabile, singoli soci alla gestione di ambiti organizzativi quali: responsabili di sede, della comunicazione, delle singole attività o delle manifestazioni organizzate dalla associazione, resposabile socio-economico.

 

Titolo VI

Il vicepresidente e il segretario-cassiere

Art. 27. Il vicepresidente è eletto dal consiglio direttivo al suo interno e dura in carica un anno.

Art. 28. Sostituisce il presidente quando da lui delegato; può avere, dal consiglio direttivo su proposta del presidente, la delega ad alcuni ambiti ed esercitare la propria funzione nella piena autonomia.

Art. 29. Il segretario-cassiere è nominato dal consiglio direttivo, dura in carica due anni ed ha la funzione di conservare i fondi della associazione e di redigere mensilmente il libro delle entrate e delle uscite.

 

Titolo VII

Scioglimento dell’associazione

Art. 30. – Lo scioglimento dell’associazione è deliberata dall’assemblea, che devolverà il patrimonio della associazione ad un’altra avente gli stessi fini istituzionali.

 

Disposizioni finali
 Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni della normativa vigente.